Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme di Rodi e di Malta

1113 - The Bull 'Pie Postulatio Voluntatis'

1113 – The Bull ‘Pie Postulatio Voluntatis’

Il riconoscimento di Papa Pasquale II

Nel 1113 Papa Pasquale II riconosce ufficialmente la comunità monastica degli Ospitalieri di San Giovanni, nati a Gerusalemme diversi decenni prima. Lo fa con un documento indirizzato al Beato Fra’ Gerardo, fondatore e primo Gran Maestro dell’Ordine. Questo documento – conosciuto con le prime parole del testo stesso, Pie Postulatio Voluntatis – ha rappresentato un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, noto oggi come Sovrano Ordine di Malta.

Qui di seguito il testo tradotto dal Latino.

PAPA PASQUALE II AL SUO VENERABILE FIGLIO GERARDO

Pasquale Vescovo, servo dei servi del Signore, al suo Venerabile Figlio Gerardo
fondatore e maestro dell’Ospedale di Gerusalemme, ed ai suoi legittimi successori,
in perpetuo.
La tua domanda nata da una pia volontà deve essere conseguentemente appagata.
Tu hai con affetto domandato che fosse confermato, coll’Autorità della
Sede Apostolica e posto sotto la protezione del Beato Apostolo Pietro, quell’Ospedale
che Tu hai fondato nella città di Gerusalemme, presso la Chiesa di
San Giovanni Battista. Noi, pertanto, compiaciuti delle premure con cui pratichi
l’ospitalità, con paterna benignità accogliamo la tua istanza ed ordiniamo
coll’autorità del presente decreto, che quella Casa del Signore e quell’Ospedale
siano d’ora in avanti sotto la tutela della Santa Sede Apostolica e sotto la protezione
del Beato Pietro. Comandiamo quindi che siano mantenuti per sempre ed
integralmente tutti i beni che, allo scopo di ovviare alle necessità dei pellegrini
e dei poveri, sono stati acquisiti da detto Ospedale in seguito alle tue sollecite
premure, nelle Chiese di Gerusalemme, o nelle parrocchie di altre città, oppure
ti sono state offerte da qualsiasi persona pia, o che, in futuro, per il favore di
Dio, ti verranno donate, o avverrà che tu acquisti a qualsiasi giusto titolo, e
quelle cose, anche, che dai nostri venerabili fratelli Vescovi della diocesi di
Gerusalemme saranno concesse sia a Te che ai tuoi successori ed ai fratelli che
ivi si prendono cura dei pellegrini. E, per certo, ordiniamo che le decime delle
vostre entrate che raccoglierete in qualsiasi luogo a vostre spese e per le fatiche
vostre, senza opposizione dei Vescovi e dei ministri loro, le abbia e le possieda il
vostro Ospedale. Diamo anche per ratificate le donazioni ed i tributi che allo
stesso Ospedale hanno deliberato i nobili timorati di Dio.
Venendo a morte Tu che sei ora il Rettore ed il Maestro di questo luogo, che
nessun uomo per qualunque astuzia surrettizia, o per violenza vi sia scelto per
guidarlo, se non colui che ì fratelli professi stabiliranno, secondo Iddio, doversi
eleggere.
Inoltre confermiamo in perpetuo, tutte le donazioni e i possedimenti che lo
stesso Ospedale ha al presente dì qua e dì là dal mare, in Asia ed in Europa, o
che in futuro, per dono del Signore, potrà acquisire tanto per Te che ai tuoi successori
impegnati nella pia cura dell’Ospedale, e per mezzo vostro al medesimo
Ospedale.
In aggiunta a tutto ciò decretiamo che a nessuno sia lecito avventatamente
disturbare lo stesso Ospedale, o togliergli le sue proprietà, o quelle tolte trattenerle,
diminuirle, o molestarlo con temerarie richieste. Ma che tutti i beni vengano
integralmente conservati per giovare alla cura di tutti coloro per il cui
sostentamento e per il cui governo furono concessi.
E per vero, stabiliamo che restino perpetuamente nella subordinazione ed a
disposizione tua e dei tuoi successori, come lo sono oggi, gli ospizi dei pellegrini
e i ricoveri dei poveri nelle regioni d’Occidente presso il Borgo di Sant’Edigio,
Asti, Pisa, Bari, Otranto, Taranto, Messina e che ora sono celebri sotto il nome
gerosolimitano.
Se, dunque, una persona sia essa ecclesiastica o secolare, conoscendo questo
documento di nostra emanazione tenterà temerariamente di opporsi ad esso,
ed ammonita una seconda e una terza volta non recederà dando una congrua
soddisfazione, sia privata del potere e degli onori della sua dignità e sappia
d’essere colpevole di commessa iniquità al divino giudizio e sia esclusa dal Santissimo
Corpo e Sangue di Dio e del Signore nostro Redentore Gesù Cristo e
soggiaccia nell’ultimo giudizio ad un rigoroso castigo.
Al contrario con tutti coloro che osserveranno queste prescrizioni, sia la pace
del Signore nostro Gesù Cristo, che possano raccogliere il frutto delle loro buone
azioni e ritrovino presso il severo Giudice i premi della pace eterna. Così sia

Io Pasquale Vescovo della Chiesa Cattolica, sottoscrissi
Io Riccardo Vescovo di Albano, sottoscrissi
Io Landolfo Arcivescovo di Benevento lessi e sottoscrissi
Io Conone Vescovo della Chiesa di Preneste lessi e sottoscrissi
Io Anastasio Cardinal prete al titolo del Beato Clemente, sottoscrissi
Io Gregorio Vescovo di Terracina lessi e sottoscrissi
Io Giovanni Vescovo di Mellito lessi e sottoscrissi
Io Romualdo Cardinale Diacono della Chiesa Romana, sottoscrissi
Io Gregorio Cardinal prete al titolo di San Crisogono lessi e sottoscrissi
Scritto a Benevento per mano di Giovanni Cardinale e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa il 15 febbraio, nella sesta indizione nell’anno 1113 dell’Incarnazione del Signore, nell’anno quattordicesimo del Pontificato di Papa Pasquale II.